Un imputato ha colpito con violenza la vittima al volto utilizzando un bicchiere, cogliendola di sorpresa alle spalle e provocandole lesioni gravissime. La difesa ha chiesto il riconoscimento dell'attenuante della provocazione, sostenendo che l'aggressione fosse una reazione a precedenti atti di prepotenza subiti dal fratello dell'aggressore. La Corte d'Appello ha escluso lo sconto di pena, rilevando che l'azione violenta scaturiva da una risalente rivalità tra opposti gruppi e non da una reazione emotiva diretta a un torto immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'aggressore, confermando la condanna penale, il risarcimento del danno e il pagamento delle spese processuali.
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