Un imputato, condannato per lesioni colpose e omissione di soccorso, si è visto negare la circostanza attenuante nonostante l'ammissione di responsabilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il suo ricorso inammissibile, specificando che, per ottenere tale beneficio, l'ammissione deve aver concretamente ridotto o eliminato le conseguenze dannose del reato, cosa non avvenuta nel caso di specie. La Corte ha confermato la corretta valutazione discrezionale dei giudici di merito.
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