Un uomo condannato in appello ha presentato ricorso per Cassazione contestando il diniego delle attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva. L'imputato lamentava un difetto di motivazione nella decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La difesa ha infatti riproposto censure di merito già adeguatamente respinte nei precedenti gradi di giudizio. I giudici territoriali hanno motivato in modo logico e coerente il rigetto basandosi sui molteplici precedenti penali dell'interessato, anche specifici, che dimostrano una marcata capacità a delinquere. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna, imponendo al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria pari a tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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