L'Amministratore di una società fallita è stato condannato nei gradi di merito per il reato di bancarotta fraudolenta documentale per non aver aggiornato i libri contabili e aver omesso di consegnare i documenti al curatore. L'imputato ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo di non aver avuto la reale disponibilità delle scritture, affidate a uno studio professionale. La Suprema Corte ha confermato la responsabilità dell'amministratore, che resta garante della contabilità anche se delegata a terzi. Tuttavia, poiché il ricorso non era palesemente inammissibile, i giudici hanno dovuto rilevare l'avvenuta prescrizione del reato, maturata successivamente alla sentenza d'appello. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per estinzione del reato.
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