La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per violazione della corrispondenza, confermando la validità della querela presentata dalla parte offesa. Nonostante il mutamento del regime di procedibilità introdotto dal D.Lgs. 36/2018, i giudici hanno stabilito che la volontà di punire il colpevole era chiaramente desumibile dall'atto di denuncia, rendendo irrilevante l'assenza di formule sacramentali. La Corte ha inoltre ribadito che il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per richiedere una nuova valutazione delle prove di merito.
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