La Corte di Cassazione ha esaminato un caso in cui un legale notificava un precetto basato su due sentenze. Poiché una delle due sentenze non era stata previamente notificata alla parte debitrice, la Corte ha confermato l'invalidità del precetto. È stato chiarito che l'opposizione per mancata notifica del titolo esecutivo è un'opposizione agli atti esecutivi, la cui decisione di primo grado non è appellabile ma ricorribile direttamente in Cassazione. La Corte ha inoltre specificato che una ratifica successiva da parte del titolare del credito non può sanare l'originaria carenza di legittimazione del soggetto che ha emesso il precetto.
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