Il Debitore ha proposto opposizione contro diversi pignoramenti presso terzi avviati dall'ente di riscossione. Il Tribunale ha qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi, dichiarandola inammissibile. Il Debitore ha proposto appello, ma la Corte d'appello lo ha dichiarato inammissibile applicando il principio dell'apparenza: il mezzo di impugnazione si determina in base alla qualificazione data dal primo giudice. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso del Debitore. Poiché il primo giudice aveva qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi, l'unico rimedio possibile era il ricorso diretto in Cassazione, non l'appello. Il Debitore perde la causa ed è condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, nonostante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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