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Art. 617 Codice di Procedura Civile — Sezione Seconda Penale

Altri anni per Art. 617 Codice di Procedura Civile

Sequestro Penale tardivo: la Banca vince e recupera il credito
Una banca ottiene dal giudice civile un'ordinanza che le assegna una somma di denaro pignorata a un suo debitore. Successivamente, la stessa somma viene sottoposta a sequestro preventivo in un procedimento penale. La Corte di Cassazione ha chiarito che in questo caso non opera la regola della prevalenza del sequestro penale. Il motivo è che la procedura civile si era già conclusa con l'ordinanza di assegnazione, trasferendo di fatto la proprietà del credito alla banca. Il sequestro, arrivato dopo, non può quindi pregiudicare un diritto già acquisito da un soggetto terzo. La banca ha quindi vinto, ottenendo la restituzione della somma.
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Truffa processuale: non è reato ingannare il giudice
La Corte di Cassazione ha annullato un sequestro per truffa aggravata, stabilendo un principio chiave sulla truffa processuale. Se un avvocato avvia un'azione esecutiva per un credito già pagato, ingannando solo il giudice ma non il debitore (che era stato regolarmente notificato e poteva opporsi), non si configura il reato di truffa. Manca infatti l'atto di disposizione patrimoniale volontario della vittima, poiché il pagamento deriva da un ordine coattivo del giudice.
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