Una società si opponeva a un'esecuzione forzata, sostenendo che la sentenza di condanna a suo carico fosse stata annullata da una successiva decisione d'appello che aveva dichiarato l'improcedibilità a causa del suo fallimento. Il Tribunale ha respinto l'opposizione, chiarendo che il titolo esecutivo fallimento rimane valido. La declaratoria di improcedibilità dell'appello, limitata alla fase concorsuale, non sostituisce né annulla la condanna di primo grado, che torna a essere pienamente efficace e azionabile una volta che il debitore è tornato 'in bonis'.
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