Due imputati hanno sottoscritto un concordato in appello davanti alla Corte di appello per ottenere una riduzione di pena. Il giudice di secondo grado ha recepito l'accordo tra difesa e accusa, concedendo le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e rideterminando la sanzione. Nonostante il patto processuale, gli imputati hanno impugnato la sentenza in Cassazione, denunciando vizi di motivazione ed errato trattamento sanzionatorio. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi del tutto inammissibili, evidenziando che l'accordo preclude ogni successiva contestazione della pena concordata, a meno che la stessa non sia contraria alla legge. I ricorrenti sono stati quindi condannati al pagamento delle spese e a una pesante sanzione economica.
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