Un professionista sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale ha opposto rifiuto al decreto di rilascio di un immobile situato a Roma, chiedendo la sospensione della misura. Il Proposto sosteneva che l'immobile fosse adibito a proprio studio professionale e che lo sgombero immobile sequestrato avrebbe compromesso il diritto di difesa dei suoi clienti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarificando che la tutela eccezionale sul rinvio del rilascio si applica esclusivamente all'immobile destinato ad abitazione principale del nucleo familiare in stato di bisogno, e non ai locali commerciali o agli uffici. Avendo inoltre il Proposto la disponibilità di una seconda casa, difettavano i presupposti di legge. Il Proposto perde il ricorso, è condannato alle spese e deve liberare la struttura.
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