Un uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno aveva la prescrizione di non uscire dalla propria abitazione prima delle ore 06:15. Durante un controllo dei Carabinieri alle ore 05:35, i militari hanno suonato a lungo il campanello senza ricevere risposta. L'uomo è stato poi rintracciato alle 06:00 sul luogo di lavoro autorizzato, giustificando la mancata risposta con la presenza in bagno o con l'anticipo lavorativo. I giudici di merito hanno accertato il reato di violazione della sorveglianza speciale, condannandolo a otto mesi di reclusione. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, respingendo il ricorso: uscire prima dell'orario stabilito disattende l'ordine dell'autorità e integra il reato, senza che l'attività lavorativa successiva possa escludere la colpevolezza né giustificare un nuovo esame delle prove in sede di legittimità.
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