Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato cessato l'affidamento in prova di un condannato, disponendo la detenzione domiciliare per motivi di salute. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata notifica dell'avviso di udienza al proprio difensore di fiducia, nominato nella fase di concessione della misura, e la conseguente nomina di un difensore d'ufficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che la concessione e la revoca dell'affidamento in prova sono procedimenti del tutto autonomi. Di conseguenza, la nomina del difensore di fiducia per la concessione non estende i suoi effetti alla fase di revoca o cessazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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