Tre imputati per reati di droga ricorrono in Cassazione contestando il calcolo della pena e l'applicazione della continuazione. Uno di loro eccepisce la violazione del divieto di reformatio in pejus, poiché la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena in misura superiore rispetto alla precedente sentenza d'appello poi annullata. La Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. Chiarisce che il divieto di reformatio in pejus si valuta confrontando la nuova pena con quella del primo grado di giudizio, e non con quella della sentenza d'appello annullata. Di conseguenza, non essendoci stato un peggioramento rispetto alla prima condanna, la decisione è legittima. I ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende.
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