Un ex dipendente, trasferitosi presso un'azienda concorrente, viene denunciato dai datori di lavoro per la presunta sottrazione di file aziendali. Assolto dall'accusa, il lavoratore denuncia i titolari per il reato di calunnia, sostenendo che lo sapessero innocente. La Corte d'Appello assolve i datori di lavoro ritenendo che avessero agito in buona fede, sospettando del furto a causa della concomitanza tra la sparizione dei dati e il cambio di lavoro. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'ex dipendente, confermando che la plausibilità di una ricostruzione alternativa esclude la condanna e che la Cassazione non può rivalutare le prove di merito. Il ricorrente viene condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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