L'Indagata, sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di dimora per il reato di associazione per delinquere, ha proposto ricorso contro la decisione del Tribunale del Riesame. Successivamente, l'Indagata ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio a causa di tale rinuncia, applicando l'articolo 591 del codice di procedura penale. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro a favore della Cassa delle Ammende, non essendoci elementi per escludere la sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Continua »