Un imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la condanna per il reato di evasione, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il giudice di secondo grado aveva già negato tale beneficio a causa delle modalità del fatto, commesso per futili motivi personali insieme ad altre due persone, della presenza di numerosi precedenti penali specifici e dell'applicazione della pena già fissata al minimo di legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché privo di specificità e volto a ridiscutere valutazioni di merito già adeguatamente motivate. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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