Un automobilista condannato per essersi rifiutato di sottoporsi all'alcoltest ha impugnato la sentenza chiedendo la sospensione condizionale della pena. L'imputato, residente all'estero, rifiutava lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e proponeva obblighi alternativi come il risarcimento del danno o un versamento a fondi di solidarietà. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza. I giudici hanno chiarito che, in assenza di persone offese costituite o di danni concreti ancora da riparare, la legge non consente obblighi risarcitori generici. Inoltre, la residenza all'estero non impedisce di svolgere il lavoro sociale secondo modalità compatibili con l'attività lavorativa. L'automobilista perde il ricorso e deve pagare le spese e la sanzione pecuniaria.
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