L'Imputato, condannato per il reato di rapina pluriaggravata commesso con armi e complici a volto coperto, ha presentato ricorso per cassazione lamentando l'errato calcolo della pena pecuniaria e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, giustificato a suo avviso dallo stato di incensuratezza formale e dalla confessione resa. I Giudici di legittimità hanno respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile: la Corte territoriale aveva già correttamente applicato il regime sanzionatorio previgente più favorevole e legittimamente negato le attenuanti a causa della spiccata gravità dell'azione, dei plurimi precedenti specifici e dell'ammissione tardiva dei fatti priva di collaborazione. L'Imputato è stato condannato alle spese e a versare tremila euro alla cassa delle ammende.
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