La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, anche a danno di minori. Il ricorrente contestava l'eccessività della sanzione applicata dai giudici di merito, lamentando una violazione di legge nella quantificazione dell'aumento di pena per continuazione tra i diversi episodi delittuosi. La Suprema Corte ha confermato la piena legittimità della decisione impugnata. I giudici hanno chiarito che la determinazione della sanzione costituisce una valutazione riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se supportata da una motivazione logica e priva di vizi. L'elevata gravità delle condotte, la pluralità di acquirenti minorenni e la presenza di precedenti penali specifici giustificano ampiamente la misura punitiva inflitta, comportando anche la condanna al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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