Un uomo, condannato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da fuoco, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la commisurazione della pena. La difesa sosteneva che i giudici d'appello avessero erroneamente aumentato la sanzione ipotizzando l'uso di un'arma clandestina anziché di un'arma comune. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione della condanna non si basava solo sulla natura dell'arma, ma su molteplici fattori: il ruolo di primo piano svolto durante l'aggressione (l'imputato aveva sparato personalmente), la presenza di precedenti penali specifici, la sottoposizione alla sorveglianza speciale e vari procedimenti pendenti. Di conseguenza, il giudizio sulla commisurazione della pena risulta pienamente giustificato e privo di vizi logici. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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