L'Imputato, condannato in primo grado per violazioni relative alla normativa sugli stupefacenti, ha concordato una riduzione della sanzione in secondo grado attraverso l'istituto del concordato in appello. Successivamente, la difesa ha proposto ricorso per cassazione contestando l'entità della pena determinata e sostenendo una violazione di legge per mancata applicazione del minimo edittale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Quando le parti stipulano un accordo sulla sanzione rinunciando agli altri motivi di impugnazione, l'imputato non può contestare in sede di legittimità la misura della pena concordata e liberamente richiesta. Di conseguenza, i giudici hanno confermato la sentenza impugnata e hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di una sanzione pari a quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
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