Un Lavoratore aveva concordato una pena (patteggiamento) per diversi reati di furto in abitazione. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando la mancanza di motivazione sulla sua responsabilità penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso patteggiamento. Ha stabilito che, secondo la legge, il patteggiamento può essere impugnato solo per motivi specifici, come vizi di volontà o illegalità della pena, e non per la mancanza di motivazione. Il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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