Un automobilista è stato condannato per guida in stato di ebbrezza. Ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la mancanza di prove, l'omologazione dell'etilometro e l'eccessiva pena, oltre alla mancata applicazione della tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che l'alterazione alcolica era presente durante la guida, l'etilometro funzionava correttamente e la condotta dell'automobilista, considerata pericolosa e con una proclività a delinquere, escludeva la possibilità di considerare il fatto di lieve entità. L'automobilista ha perso il ricorso e dovrà pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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