La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di un soggetto accusato dei reati di bancarotta patrimoniale, documentale e omessa comunicazione del cambio di residenza. L'imputato sosteneva di essere una semplice figura fittizia priva di competenze, estranea alle distrazioni e ingiustamente incolpata del dissesto aziendale. I giudici hanno respinto la tesi difensiva. Gli atti societari regolarmente firmati, i verbali di consegna dei beni e il coinvolgimento in altre realtà analoghe smentiscono la totale inconsapevolezza. In tema di bancarotta fraudolenta e prestanome, l'amministratore formale risponde dei reati commessi se accetta la carica societaria e consente la distrazione dei beni, bastando il dolo generico e il concreto depauperamento del patrimonio sociale a danno dei creditori.
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