L'imputato straniero ha impugnato la condanna per rapina e lesioni personali, lamentando l'omessa traduzione della sentenza di secondo grado nella propria lingua madre, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e vizi nel calcolo della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'omessa traduzione della sentenza non produce alcuna nullità se la difesa non dimostra una lesione concreta dei diritti processuali, poiché la legge non consente più all'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione. Inoltre, la Suprema Corte ha confermato la legittimità del diniego delle attenuanti generiche per la gravità e la violenza della condotta contestata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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