L'Imputato, condannato per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione contro la sentenza d'appello. La difesa ha lamentato la mancata applicazione della continuazione tra i reati, denunciando in modo cumulativo la mancanza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione. I giudici di legittimità hanno dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. La decisione sottolinea che un ricorso per cassazione generico non precisa la natura del vizio e richiede un riesame probatorio vietato in sede di legittimità. Di conseguenza, L'Imputato deve pagare le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Continua »