La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un imprenditore ritenuto amministratore di fatto di due società satellite fallite. L'imputato rispondeva di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e omesso versamento di ritenute previdenziali e fiscali. La difesa contestava la qualifica di amministratore di fatto, sostenendo la mancanza di procure formali o di operazioni bancarie dirette. I giudici hanno però chiarito che la prova della gestione continuativa può basarsi su elementi logici, come le direttive impartite ai dipendenti e la creazione di società destinate ad accumulare debiti per salvare la società madre. Anche la prova dell'omesso versamento delle ritenute è stata ritenuta solida, grazie all'incrocio tra i modelli 770, i CUD e le testimonianze dei lavoratori. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando la condanna penale e il pagamento delle spese.
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