Il Concessionario, condannato per il reato di peculato per essersi appropriato di circa 25.000 euro, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante per fatti di lieve entità nella sua massima estensione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la breve durata della condotta illecita non è derivata da una scelta spontanea, bensì dalla revoca della concessione. Inoltre, il recupero delle somme da parte dell'ente pubblico non è avvenuto per spontanea restituzione, ma grazie all'escussione di una garanzia fideiussoria prevista dal contratto. Di conseguenza, l'attenuante per fatti di lieve entità non può essere applicata nella misura massima richiesta.
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