I Condannati hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la qualificazione giuridica del reato di spaccio, ritenendolo di lieve entità. Tuttavia, in secondo grado, le parti avevano già raggiunto un accordo sulla pena tramite il concordato in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'accordo raggiunto in appello comporta la rinuncia a far valere qualsiasi altra contestazione in sede di legittimità, compresa la qualificazione del fatto, salvo il caso di una pena del tutto illegale. Di conseguenza, i ricorsi sono stati rigettati con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
Continua »