La Corte di Cassazione chiarisce che l'estinzione dell'esecuzione forzata si verifica anche quando la sospensione del processo non è disposta dal giudice dell'esecuzione, ma dal collegio in sede di reclamo. Se dopo la sospensione non viene avviato il giudizio di merito nel termine previsto, il processo esecutivo si estingue, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato che va oltre la mera interpretazione letterale della norma.
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