Un contribuente contesta la condanna al pagamento delle spese legali a favore di un ente pubblico difeso in giudizio da un proprio funzionario. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che, in materia tributaria, normative specifiche consentono la liquidazione delle spese di lite a favore dell'ente pubblico anche senza l'assistenza di un avvocato. Questa pronuncia ribadisce la validità delle regole speciali sulle spese di lite ente pubblico nel processo tributario.
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