Un individuo aveva sporto una denuncia-querela accusando un altro soggetto di falsificazione di un assegno. Successivamente, l'accusatore stesso è stato condannato per calunnia, avendo falsamente incolpato l'altro. La Corte d'Appello aveva confermato la condanna. Il Ricorrente ha presentato un ricorso in Cassazione, contestando vari aspetti, inclusa la depenalizzazione del reato presupposto e l'attribuzione della ricettazione alla parte offesa. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale, ritenendo le motivazioni manifestamente infondate e basate su questioni di fatto non sindacabili in questa sede. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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