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Art. 615 Codice di Procedura Penale — Sezione Quinta Penale

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Inammissibilità ricorso penale: rinuncia e conferma custodia cautelare
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale presentato da un Indagato. L'Indagato era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per gravi indizi di associazione a delinquere, con legami con la 'ndrangheta e reati fiscali, tra cui riciclaggio, legati alla gestione di appalti ferroviari. Il Tribunale del Riesame aveva confermato la misura. La difesa dell'Indagato ha poi rinunciato all'impugnazione, rendendo il ricorso inammissibile. Questa rinuncia ha comportato la condanna dell'Indagato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Bancarotta fraudolenta: simulazione di vendita e condanna definitiva
Un amministratore di società, 'Il Gestore', è stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Ha ceduto beni aziendali a titolo gratuito tramite un simulato contratto di vendita poco prima del fallimento della sua azienda. La Corte d'Appello ha confermato la sua responsabilità, rilevando indizi come il mancato incasso del prezzo e il passaggio dell'amministratore della società acquirente alla società fallita. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Gestore, confermando che la bancarotta fraudolenta si perfeziona con il distacco del bene dal patrimonio, indipendentemente dalla possibilità di recupero successivo. Il Gestore deve pagare le spese processuali e una sanzione.
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Rinuncia al ricorso per Cassazione: tra resa e condanna
L'Imputato, condannato nei precedenti gradi di giudizio per il reato di furto continuato pluriaggravato, ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte. Successivamente, tramite il proprio difensore, ha depositato un formale atto di rinuncia al ricorso per Cassazione, regolarmente sottoscritto e autenticato. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa manifestazione di volontà e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di 500 euro in favore della Cassa delle Ammende, poiché la causa dell'inammissibilità è interamente riconducibile a una sua scelta volontaria.
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