L'Indagato, accusato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ha proposto ricorso contro l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la sua custodia cautelare. Successivamente, un altro provvedimento dello stesso Tribunale ha disposto la scarcerazione dell'indagato. Di conseguenza, il difensore ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della rinuncia. Poiché la scarcerazione è derivata da un provvedimento autonomo, la Corte ha stabilito che non si applica la condanna al pagamento delle spese processuali, solitamente prevista in caso di inammissibilità.
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