Un detenuto sottoposto al regime differenziato ha chiesto di accedere alla sala pittura e di utilizzare i colori oltre gli orari stabiliti dalla direzione carceraria. Il Magistrato di Sorveglianza ha respinto l'istanza, considerando la limitazione una scelta organizzativa interna e non una lesione di diritti fondamentali. L'interessato ha presentato ricorso per cassazione personalmente, senza l'assistenza di un legale abilitato. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il reclamo del detenuto non riguardava una posizione soggettiva tutelata, ma semplici modalità pratiche affidate alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria per esigenze d'ordine interno. Inoltre, la legge vieta all'imputato di proporre ricorso di persona dinanzi alla Cassazione. L'uomo è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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