Una società che gestisce una residenza sanitaria assistita (RSA) per anziani subisce una procedura di sfratto dopo che l'immobile è stato venduto all'asta. Il giudice dell'esecuzione stabilisce le modalità di rilascio, disponendo il trasferimento della cura dei pazienti a un nuovo gestore. Ritenendo che il giudice abbia invaso i poteri riservati alla pubblica amministrazione sanitaria, la società propone un regolamento preventivo di giurisdizione. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Le Sezioni Unite chiariscono che il regolamento preventivo di giurisdizione non può mai essere proposto durante un processo esecutivo, ma solo in un giudizio di cognizione. Per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, la parte interessata deve utilizzare i rimedi ordinari, come l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
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