Una proprietaria nega al vicino l'accesso temporaneo al suo fondo, nonostante un'ordinanza del giudice lo consentisse per verifiche su lavori limitrofi. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale comportamento non costituisce il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. La semplice inerzia o il rifiuto verbale non integrano il reato se l'ordine poteva essere eseguito forzatamente tramite le procedure civili (art. 612 c.p.c.), senza la necessaria collaborazione della proprietaria. Il rifiuto si configura quindi come una mera trasgressione e non come un ostacolo penalmente rilevante, portando all'assoluzione della donna.
Continua »