Un Pubblico Ministero impugna una sentenza di non luogo a procedere emessa in fase predibattimentale per un reato di violenza privata. Il Tribunale aveva archiviato il caso ritenendo, erroneamente secondo l'accusa, che l'imputato fosse già stato giudicato per lo stesso fatto. Il PM presenta ricorso diretto in Cassazione, ma la Corte lo dichiara inammissibile. Viene così stabilito un principio chiave sulla impugnazione sentenza predibattimentale: non è ammesso il ricorso 'per saltum'. Tuttavia, applicando il principio di conversione, i giudici trasformano il ricorso in un appello, trasmettendo gli atti alla Corte d'Appello competente. In questo modo, la richiesta del PM non viene respinta ma indirizzata al giudice corretto.
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