La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11607/2024, ha stabilito che un credito accertato con decreto ingiuntivo giudicato non può essere riesaminato nel merito durante il procedimento di fallimento. L'autorità del giudicato impedisce al debitore di sollevare nuove contestazioni, anche se l'opposizione al decreto era stata tardiva a causa di una norma poi dichiarata incostituzionale. L'inadempimento di un singolo debito, se rivelatore di una crisi strutturale, è sufficiente a determinare lo stato di insolvenza.
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