Un direttore dei servizi amministrativi scolastici è stato condannato per il reato di peculato e falso. L'imputato creava falsi mandati di pagamento, appropriandosi del denaro pubblico. La difesa ha richiesto di riqualificare il fatto in truffa aggravata, sostenendo che l'uomo non avesse la disponibilità esclusiva del denaro, poiché era necessaria anche la firma del preside. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che si configura il reato di peculato quando il pubblico ufficiale ha la disponibilità, anche congiunta, del denaro per ragioni d'ufficio. Nel caso specifico, l'imputato gestiva in via esclusiva la contabilità e la predisposizione dei mandati, rendendo irrilevante la firma concorrente del dirigente scolastico. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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