Due amministratori, accusati di bancarotta fraudolenta e semplice, concordano una pena superiore a due anni. Successivamente, impugnano la sentenza lamentando l'assoluzione di altri coimputati in un separato rito abbreviato e l'applicazione delle sanzioni fallimentari non concordate. La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi. I giudici chiariscono che il contrasto con l'assoluzione dei coimputati non rientra nei casi tassativi di ricorso contro il patteggiamento. Inoltre, confermano che le sanzioni fallimentari sono obbligatorie per legge se la pena detentiva supera i due anni, anche senza accordo tra le parti. Di conseguenza, l'applicazione delle pene accessorie nel patteggiamento è legittima e automatica. Gli imputati perdono la causa e vengono condannati a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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