L'Indagato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di corruzione, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione per contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Successivamente, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, ha presentato formale rinuncia al ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nonostante la rinuncia volontaria e il silenzio sulle motivazioni della scelta, i giudici hanno applicato l'articolo 616 del codice di procedura penale, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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