L'imputato, condannato per reati fallimentari a tre anni e due mesi di reclusione, aveva ottenuto in appello una consistente riduzione a un anno, sei mesi e venti giorni, con concessione della sospensione condizionale. A seguito di un parziale annullamento disposto dalla Cassazione, la corte d'appello in sede di rinvio ha rideterminato la pena aumentandola a due anni, due mesi e venti giorni, partendo da una pena base più elevata e revocando il beneficio precedentemente concesso. La Suprema Corte ha accolto il nuovo ricorso difensivo, chiarendo che il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice di rinvio di aggravare la sanzione finale quando l'impugnazione iniziale provenga dal solo condannato.
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