La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due imputati condannati per il reato di violenza a pubblico ufficiale. I giudici di legittimità hanno stabilito che le doglianze relative alla sussistenza del reato costituivano un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di Cassazione. Inoltre, la contestazione sull'eccessività della pena è stata giudicata priva di specificità, poiché non si confrontava con la motivazione dei giudici di merito che avevano evidenziato una lucida pianificazione criminale.
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