La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del provvedimento di estradizione verso uno Stato estero per un soggetto accusato di traffico internazionale di stupefacenti. Il ricorrente lamentava una carenza motivazionale circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, contestando l'identificazione avvenuta tramite sistemi di comunicazione criptati. La Suprema Corte ha stabilito che, in base alla Convenzione europea del 1957, il giudice italiano deve limitarsi a una sommaria delibazione della documentazione allegata, verificando che essa sia idonea a evocare elementi a carico dell'estradando senza dover compiere un'autonoma valutazione di merito sulla colpevolezza.
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