La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di minaccia a carico di due imputati, dichiarando l'inammissibilità del ricorso. I giudici hanno rilevato che, per i reati di competenza del Giudice di Pace, non è ammessa la censura per vizio di motivazione in sede di legittimità. Inoltre, la tesi difensiva sulla prescrizione è stata respinta poiché il termine era rimasto sospeso a causa di un legittimo impedimento dell'imputato. L'inammissibilità del ricorso ha precluso ogni ulteriore valutazione sul merito, determinando la formazione del giudicato sostanziale.
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