Un uomo condannato per resistenza a pubblico ufficiale ricorre in Cassazione, lamentando l'illogicità della motivazione e la mancata concessione delle attenuanti generiche a causa dei suoi precedenti. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile su entrambi i fronti. In primo luogo, ribadisce che non può riesaminare i fatti, compito riservato ai giudici di merito. In secondo luogo, ritiene il motivo sulle attenuanti troppo generico, poiché non si confrontava adeguatamente con la decisione della Corte d'Appello, la quale aveva correttamente motivato il diniego basandosi sul numero significativo di precedenti penali dell'imputato. L'uomo viene quindi condannato a pagare le spese e una sanzione.
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