Un detenuto, sottoposto al regime speciale del 41-bis, ha contestato il divieto di ricevere quotidiani locali. Il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto il suo reclamo, ritenendo legittima la restrizione all'accesso alla stampa. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione. Ha stabilito che il divieto era illegittimo perché le motivazioni del Tribunale non spiegavano in modo specifico come i giornali locali di zone remote potessero veicolare informazioni utili all'organizzazione criminale del detenuto. La sentenza sottolinea l'importanza dei diritti del detenuto, anche in regimi speciali, e la necessità di motivazioni precise per limitare l'accesso alla stampa. Il caso tornerà al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo esame.
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