Un soggetto, sottoposto a una misura di prevenzione personale, non provvede al pagamento della somma stabilita dal giudice. Accusato del reato di mancato versamento della cauzione, si difende sostenendo di non avere le risorse economiche necessarie. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, sebbene spetti al giudice accertare l'effettiva indigenza dell'imputato, quest'ultimo ha l'onere di allegazione, ovvero deve indicare concretamente i fatti e i documenti che dimostrano la sua impossibilità economica. Non avendolo fatto nei precedenti gradi di giudizio, il ricorrente viene condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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